DIOCESI DI TRIESTE
ASSOLUZIONE DELLA CENSURA PER PROCURATO ABORTO
Nota canonico-pastorale
1. Da sempre la Chiesa, già nei primi secoli, ha ritenuto doveroso sottolineare la tutela del bambino concepito e ancora non nato. La Didaché, la lettera dello Pseudo Barnaba e la lettera a Diogneto danno in merito un preciso precetto: «non ucciderai il bambino con l’aborto e non lo farai morire appena nato»[1], Nella prassi penitenziale antica l’aborto e l’apostasia venivano assolti “in articulo mortis” o in situazioni di gravità. Il Concilio Vaticano II recependo la prassi della Chiesa indivisa e della morale cattolica ha ribadito che “la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; l’aborto e l’infanticidio sono delitti abominevoli” (abortus necnon infanticidium nefanda sunt crimina)[2], Il Catechismo della Chiesa Cattolica così si esprime: “La cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. «Chi procura l’aborto, se ne consegue l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae» (CIC canone 1398), «per il fatto stesso d’aver commesso il delitto» (CIC canone 1314) e alle condizioni previste dal diritto (cfr CIC canoni 1323-1324). La Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia”[3].
2. Proprio per educare al rispetto e alla promozione della vita rimanendo fedele al Magistero della Chiesa, si ribadisce la gravità morale del peccato di procurato aborto e relativa scomunica, si chiede ai presbiteri, nei tempi ordinari, di attenersi alla prassi della Chiesa, cioè rimandando all’Ordinario il penitente che ha accusato il peccato di procurato aborto, o nei luoghi designati al par 2 della presente Nota. Per sottolineare concretamente la conversione e la riconciliazione con Dio e l’atteggiamento evangelico di misericordia si stabilisce, in continuità con la prassi della nostra Chiesa particolare[4], quanto segue:
2.1 A tutti i Presbiteri – diocesani e religiosi – in cura d’anime nella nostra Diocesi, non soggetti a censure, concedo la facoltà di assolvere dal peccato di aborto e dalla scomunica latae sententiae nei seguenti tempi liturgici:
a) dai Primi Vespri della Prima Domenica di Avvento sino ai Secondi Vespri della Domenica del Battesimo del Signore;
b) dal Mercoledì delle Ceneri sino ai Secondi Vespri della Solennità di Pentecoste;
c) alla vigilia e nel giorno della Solennità dell’Assunzione di Maria (14-15 agosto).
2.2 Per tutto l’anno è data facoltà di assolvere dalla scomunica latae sententiae per aborto procurato ai seguenti ministri:
a) nella Basilica Cattedrale di San Giusto, al Canonico Penitenziere e all’Arciprete;
b) nel Santuario di Monrupino, all’Arciprete;
c) nel Santuario di Santa Maria Maggiore, al Parroco;
d) nella Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, al Canonico Penitenziere;
e) nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di Muggia, all’Arciprete;
f) nel Santuario di Maria Madre e Regina a Monte Grisa, al Rettore del Tempio;
g) negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di cura. e nelle carceri, durante i tempi liturgici di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua e sempre nel caso di persona in stato grave di salute, al Cappellano di turno.
3. Il Confessore aiuti il penitente a rendersi conto della gravità del peccato di aborto e a riconciliarsi con Dio, gli faccia percepire la maternità della Chiesa e chieda un’adeguata penitenza dopo essersi accertato del ravvedimento del penitente. In omnibus caritas.
+ Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo
Trieste, 25 dicembre 2013, Natale del Signore
[1] Didaché 2,2: SC 248, 148 (FUNK 1,8); cf Lettera dello Pseudo Barnaba 19, 5: SC 172, 202 (FUNK 1, 90); Lettera a Diogneto 5, 6: SC 33, 62 (FUNK 1, 398); Tertulliano, Apologeticum, 9, 8: CCL 1, 103 (PL, 1, 371-372).
[2] Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 51: AAS 58 (1966) 1072.
[3] Catechismo della Chiesa Cattolica, n 2272.
[4] Bollettino Diocesano, gennaio – febbraio 1990, pp. 33*-35*.